(massima n. 1)
In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilitą che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilitą dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'opposizione fondata sulla mancata preventiva escussione della societą, in violazione dell'art. 2304 c.c., proposta nei soli confronti di un creditore intervenuto, imponesse il litisconsorzio con gli altri creditori pignoranti o intervenuti).