Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15237 del 7 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, il quale, rivestendo la veste processuale e sostanziale di attore, così facendo non formula una domanda riconvenzionale, bensì una aggiuntiva e complanare rispetto a quella, tipica dell'opposizione, di accertamento negativo del diritto di procedere in executivis.

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