(massima n. 1)
In sede di appello, la mera eccezione volta a contestare il diritto di agire in executivis del soggetto che ha ottenuto la cessione del credito è inammissibile se costituisce nuovo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., il quale non può essere introdotto per la prima volta in grado di appello. Tale eccezione può essere presa in considerazione solo se già sollevata nel ricorso iniziale al giudice dell'esecuzione.