Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29062 del 3 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Se il titolo č giā passato in giudicato, esso si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile con i criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si č formato, senza poter mai superare il tenore letterale del comando.

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