(massima n. 1)
Le statuizioni di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) possono essere rese nell'ambito di una stessa sentenza, ma seguono ciascuna il proprio distinto regime impugnatorio. Pertanto, le motivazioni inerenti l'opposizione all'esecuzione devono essere impugnate con l'appello, e non con il ricorso per cassazione. La mancata osservanza di questi distinti percorsi processuali comporta l'inammissibilitą del ricorso per cassazione.