Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34964 del 31 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva - che si distinguono per oggetto ed effetti, attenendo la prima al diritto a procedere ad esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda alla collocazione sul ricavato (con efficacia endo-esecutiva) - non sono rimedi in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, bensì concorrenti, con la conseguenza che un medesimo fatto costitutivo può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro, venendosi a giustificare così la riproposizione, in sede di controversia distributiva, delle medesime ragioni della (già proposta e ancora pendente) opposizione ex art. 615 c.p.c., che il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare, ancorché le stesse siano state già valutate ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 624 cod. proc. civ. nella fase sommaria della opposizione esecutiva, fermi restando gli effetti dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NUORO, 18/05/2023)

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