Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26215 del 7 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito del giudizio tributario, ove il contribuente alleghi di aver prodotto tardivamente il mandato difensivo, ma dimostri che la procura era comunque preesistente al ricorso ed era stata autocertificata in atti, il termine perentorio per la produzione della procura alle liti ex art. 182, comma 2, c.p.c. non trova applicazione, configurandosi la questione come una mera irregolarità documentale sanabile. L'integrazione documentale può avvenire anche nel corso del giudizio, sanando ex tunc l'irregolarità.

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