Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20396 del 23 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di difetto di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza o di un vizio della procura ad litem, č onere della controparte interessata produrre immediatamente la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso del giudice.

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