(massima n. 1)
In tema di vizio della procura alle liti, l'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), in forza del quale il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della L. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.