(massima n. 1)
In una procedura esecutiva promossa dal creditore contro un terzo proprietario, nei casi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., č indispensabile che siano parti processuali tanto il terzo assoggettato all'espropriazione quanto il debitore principale. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario, il debitore principale č un legittimo e necessario contraddittore, e la sua mancata evocazione in giudizio comporta la nullitā della sentenza resa, che va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimitā con remissione della causa al giudice di primo grado.