(massima n. 1)
Nel trust autodichiarato non si verifica un reale trasferimento della proprietà dei beni dal disponente ad un soggetto distinto, poiché disponente e trustee coincidono; l'effetto segregativo opera solo rispetto ai creditori, ed è inopponibile al creditore che abbia vittoriosamente esperito azione revocatoria sul conferimento in trust. Ne consegue che il pignoramento notificato e trascritto nei confronti del disponente-debitore, che è altresì trustee al momento del pignoramento, è valido ed efficace e non richiede la forma del pignoramento presso terzi ex artt. 602-603 c.p.c.