Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16957 del 30 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel trust autodichiarato non si verifica un reale trasferimento della proprietà dei beni dal disponente ad un soggetto distinto, poiché disponente e trustee coincidono; l'effetto segregativo opera solo rispetto ai creditori, ed è inopponibile al creditore che abbia vittoriosamente esperito azione revocatoria sul conferimento in trust. Ne consegue che il pignoramento notificato e trascritto nei confronti del disponente-debitore, che è altresì trustee al momento del pignoramento, è valido ed efficace e non richiede la forma del pignoramento presso terzi ex artt. 602-603 c.p.c.

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