(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. č esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto. Una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non č pił possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.