(massima n. 1)
In tema di calcolo dei termini a ritroso per la costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c. deve essere computato considerando come dies a quo la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione e non quella eventualmente successiva a cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato. Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c. non comporta il rinvio del termine per la costituzione del convenuto.