Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27406 del 14 ottobre 2025

(4 massime)

(massima n. 1)

L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.

(massima n. 2)

Il giudizio di divisione instaurato ai sensi dell'art. 600 c.p.c. nel corso dell'esecuzione forzata, pur strumentale alla prosecuzione della procedura esecutiva e di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, conserva natura di ordinario giudizio di cognizione sullo scioglimento della comunione, autonomo sia oggettivamente che soggettivamente rispetto al processo esecutivo, e non può essere qualificato come sua fase o subprocedimento.

(massima n. 3)

Ove l'espropriazione dei beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cosiddetta "endoesecutiva" prevista dagli artt. 600 e 601 c.p.c., i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, pur essendo funzionalmente e strutturalmente connessi, rimangono tra loro autonomi. Pertanto, ove il giudizio di divisione sia definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile contro tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c.

(massima n. 4)

Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..

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