Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3494 del 11 febbraio 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardivitą dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

(massima n. 2)

La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non gią con l'opposizione agli atti esecutivi.

(massima n. 3)

Nel processo esecutivo, la violazione del termine di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, come previsto dall'art. 557 c.p.c., costituisce un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo. Di conseguenza, la contestazione relativa all'inefficacia del pignoramento per tale violazione deve essere sollevata tramite reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e non attraverso un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

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