Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19777 del 17 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza resa nel corso dell'udienza non necessita di essere comunicata formalmente alle parti e si considera conosciuta dalle stesse ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. Tale presunzione di conoscenza legale si applica anche al processo esecutivo, in virtł del richiamo di cui all'art. 487, comma 2, c.p.c.

(massima n. 2)

Se il giudice dell'esecuzione dą lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale - comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.

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