(massima n. 2)
Se il giudice dell'esecuzione dą lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale - comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.