Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16664 del 14 giugno 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello; nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti.

(massima n. 2)

L'accertamento della parziale estinzione del debito azionato da un creditore intervenuto nell'esecuzione forzata può essere effettuato sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia nella fase distributiva ai sensi dell'art. 512 c.p.c., a seconda della scelta operata dal debitore interessato alla contestazione.

(massima n. 3)

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il debitore può contestare l'an o il quantum dei crediti azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva, senza necessità di attendere la fase distributiva e salva la diversa scelta dello stesso debitore che potrebbe attivare i rimedi previsti dall'art. 512 c.p.c.

(massima n. 4)

L'accertamento della parziale estinzione del debito azionato da un creditore intervenuto nell'esecuzione forzata può essere effettuato sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia nella fase distributiva ai sensi dell'art. 512 c.p.c., a seconda della scelta operata dal debitore interessato alla contestazione.

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