Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24721 del 7 settembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensė l'opposizione agli atti esecutivi.

(massima n. 2)

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che č teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

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