(massima n. 1)
Il dolo del commesso nel compiere il fatto dannoso non esclude il rapporto di occasionalitā necessaria con le mansioni affidategli, da intendersi nel senso che l'illecito č stato reso possibile o comunque agevolato dal rapporto di lavoro con il committente, che pertanto ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c.