(massima n. 1)
La responsabilitą indiretta ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalitą, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalitą necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. E irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalitą strettamente personali. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata riconosciuta la responsabilitą del Ministero della Difesa per le violenze subite da un militare di leva da parte di soldati e graduati in quanto realizzate proprio in virtł del vincolo di sovraordinazione gerarchica esercitato sul danneggiato).