(massima n. 2)
L'art. 2046 c.c. esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacità di intendere e di volere (e, perciò, senza colpa) ma non priva di rilevanza giuridica il contributo causale della condotta del predetto soggetto nella produzione dell'evento con la conseguenza che se, trattandosi di incidente stradale, il fatto è imputabile ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, la prova della incapacità di intendere e di volere di uno dei due conducenti esclude solo la responsabilità di questo ma non anche la comparazione della valenza causale delle rispettive condotte di entrambi i conducenti, comportando la proporzionale riduzione del risarcimento, in ragione dell'entità percentuale del contributo causale del comportamento, del conducente incapace, (art. 1226 c.c.), dovuto dall'altro conducente che risponde solo nei limiti dell'incidenza causale della sua condotta, sia nel caso in cui la colpa di questo sia stata in concreto accertata, sia in quello in cui la colpa debba essere, invece, presunta perché è mancata la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c.