(massima n. 1)
Presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità, che, ai sensi dell'art. 2045 c.c., il giudice può (nella misura ritenuta equa) attribuire al danneggiato nel caso in cui l'autore del fatto dannoso abbia agito in stato di necessità, è che la condotta di quest'ultimo sia consistita in un'azione diretta a cagionare danno; pertanto, tale indennità è correttamente negata quando — alla stregua della valutazione di tutti gli elementi della fattispecie concreta — risulti che l'azione del danneggiante sia stata invece diretta soltanto a giovare al soggetto in pericolo, il quale dalla opera di salvataggio tentata a suo favore abbia accidentalmente ricevuto un danno sostanzialmente non dissimile da quello che gli sarebbe derivato in mancanza di detta azione. (Nella specie, l'indennità era stata richiesta dalla passeggera di un automobile rimasta ferita per la brusca frenata che il conducente di tale veicolo era stato costretto a compiere per evitare la collisione con altro veicolo improvvisamente immessosi sulla strada).