(massima n. 1)
La necessitą del locatore di intraprendere o proseguire nell'immobile locato un'attivitą commerciale, artigianale o professionale, considerata, dall'art. 59, n. 1 della l. 27 luglio 1978, n. 392, come causa di legittimo recesso dal contratto del locatore medesimo, se non deve consistere in uno stato di bisogno avente gli stessi caratteri d'intensitą richiesti dagli artt. 2045 cod. civ. e 54 cod. pen., esige, tuttavia, che il proposito di destinare l'immobile ad uno degli usi anzidetti sia, oltre che serio, rispondente ad apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, con la conseguenza che, sebbene l'attivitą progettata dal locatore possa anche non essere esclusiva, deve negarsi (fatte salve talune ipotesi eccezionali delle quali va fornita rigorosa prova) che integri la necessitą considerata dall'art. 59, n. 1 della l. n. 392 del 1978 quella avente ad oggetto lo svolgimento di un lavoro del tutto sussidiario alla principale attivitą del locatore (nella specie, impiegato a tempo pieno).