(massima n. 1)
L'art. 2045 c.c. (il quale prevede che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessitā č tenuto a corrispondere una indennitā aldanneggiato) č applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona non punibile per aver agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa.