(massima n. 1)
La necessitą del consenso del paziente alle cure sanitarie viene meno sia in presenza di uno stato di necessitą effettivo, sia in presenza di uno stato di necessitą presunto o putativo, il quale ricorre allorché il medico, senza colpa, abbia ritenuto in base a circostanze scusabili resistenza d'un pericolo di danno grave alla salute del paziente.