(massima n. 1)
L'art. 2045 c.c., laddove riconosce in favore del danneggiato un'indennitā nell'ipotesi in cui chi ha compiuto il fatto dannoso abbia agito in stato di necessitā, ha una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare al danneggiato un'equa riparazione; ne consegue che non č affetta da violazione di legge la sentenza con cui il giudice d'appello, individuati nel fatto gli estremi dello stato di necessitā e corretta in tal senso la motivazione della prima sentenza (che, invece, aveva attribuito al danneggiante la responsabilitā risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.), esercitando il proprio giudizio equitativo, liquidi in favore del danneggiato, a titolo di indennitā, la stessa somma di danaro che il primo giudice aveva liquidato a titolo risarcitorio.