(massima n. 1)
In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).