Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Nomina del commissario giudiziale - Deposito di un fondo spese - Inottemperanza - Condizioni - Limiti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

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