(massima n. 1)
Nel concordato minore la falcidia o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, poiché la definizione di tali debiti è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull'intervento dell'OCC e sulla relazione di convenienza ex art. 80, comma 3, CCII. Ne consegue, ai sensi dell'art. 74, comma 4, CCII, l'incompatibilità con il concordato minore del procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, ivi comprese le modalità di espressione del voto dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 88, comma 6, CCII (parere conforme della Direzione regionale).