(massima n. 1)
Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilitą del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), prima delle modificazioni introdotte dal d. lgs. n. 164 del 2024, č il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima č limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dą o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c. (Regola competenza)