Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omologazione del concordato preventivo può aver luogo solo all'esito dell'approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori; qualora il tribunale abbia dichiarato inammissibile la proposta, impedendo così la votazione, è indebita l'omologazione da parte della corte d'appello sulla stessa proposta.

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