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Articolo 110 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Adesioni alla proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 110 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore(1).

3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 110 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Spirato il termine ultimo per esprimere il proprio diritto di voto, il commissario giudiziale è incaricato di redigere una apposita relazione sull'esito delle operazioni di voto, indicando nello specifico il nominativo dei votanti, favorevoli e contrari, unitamente all'indicazione del credito vantato nei confronti del debitore, e il nominativo dei creditori che non hanno preso parte alle operazioni di voto.
La relazione deve essere depositata in cancelleria, dal momento che la funzione ad essa riconosciuta è quella di informare il Tribunale sul raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCI, da accertarsi in sede di omologazione. Va però ricordato che l'art. 112 CCI, in alcuni casi specifici, consente l'omologazione del concordatoanche laddove non siano state raggiunte le maggioranze prescritte.

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