Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12523 del 8 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

(massima n. 2)

Il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 14 del 2019, il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo, non è soggetto a reclamo potendo ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

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