(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritą straniere, le informazioni e gli atti trasmessi autonomamente dall'Autoritą giudiziaria di uno Stato estero sono utilizzabili nel procedimento penale, non essendo, in tali casi, applicabile in via estensiva o analogica la disciplina speciale prevista dall'art. 729, comma 1, cod. proc. pen. per le rogatorie dall'estero. (Fattispecie relativa ad intercettazioni ambientali eseguite all'estero e spontaneamente ed autonomamente offerte dall'autoritą giudiziaria olandese a quella italiana).