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Articolo 729 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

Dispositivo dell'art. 729 Codice di procedura penale

1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge.

3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.

Ratio Legis

La disposizione in esame stabilisce l'inutilizzabilità degli atti assunti pe rogatoria con riguardo all'suo eccedente la concessa assistenza al fine di garantire l'osservanza del principio di specialità, secondo il quale, se lo Stato richiesto pone dei limiti all'utilizzazione degli atti, lo Stato richiedente è tenuto ad ottemperarvi.

Spiegazione dell'art. 729 Codice di procedura penale

Prima delle modifiche apportate nel 2001, l'unica causa di inutilizzabilità degli atti oggetto di rogatoria era rappresentata dal violazione del principio di specialità, secondo cui, se lo Stato richiesto pone dei limiti all'utilizzazione degli atti, lo Stato richiedente è tenuto ad adeguarsi e a provvedere di conseguenza. Allo scopo di evitare ogni incertezza applicativa, la norma in commento ha stabilito l'inutilizzabilità degli atti assunti tramite rogatoria quando essi eccedano la concessa assistenza , ma solo quando l'inutilizzabilità stessa è espressamente prevista dalla legge quale sanzione processuale.

Nella medesima ottica, si precisa che in alcun caso possono essere utilizzate le dichiarazioni aventi ad oggetto il contenuto degli atti valutati come inutilizzabili.

L'inutilizzabilità può essere dichiarata anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento, così come previsto dal richiamato art. 191, comma 2.

Massime relative all'art. 729 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12387/2018

Le informazioni relative ad atti compiuti dalla polizia straniera (nella specie, l'arresto di due cittadini italiani all'aeroporto di Bogotà) non assunte per rogatoria, ma direttamente acquisite dalla polizia giudiziaria italiana nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, non sono equiparabili ad un'informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenzialie e, pertanto, ai fini della loro utilizzabilità, non trova applicazione l'art. 203 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 16648/2015

In materia di mandato di arresto europeo emesso dal giudice italiano, non trova applicazione la disciplina sulla inutilizzabilità degli atti prevista per le rogatorie all'estero dall'art. 729 c.p.p., con conseguente validità dei provvedimenti trasmessi dall'autorità estera privi di singole autentiche, allorché non ne sia contestata la provenienza, anche quando gli stessi siano stati inoltrati nella forma di semplici comunicazioni a mezzo fax, con annotazione sui documenti del numero dell'apparecchio ricevente e trasmittente, in coerenza con la regolamentazione interna ed euro-unitaria della procedura di consegna, improntata al riconoscimento ed alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra i paesi della Unione Europea fuori da ogni inutile appesantimento burocratico. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di imputato consegnato allo Stato italiano sulla base di provvedimento trasmesso in copia dall'autorità estera senza formale attestazione di conformità all'originale).

Cass. pen. n. 43534/2012

In materia di rogatoria internazionale, l'atto istruttorio assunto all'estero è inutilizzabile solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'interrogatorio di un indagato effettuato, dall'A.G. di San Marino, non preceduto dall'avviso della facoltà di non rispondere alle domande, previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. b), c.p.p.).

Cass. pen. n. 15208/2010

In tema di applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, è valida la prova testimoniale assunta nel giudizio avanti al giudice straniero senza la presenza, pur richiesta, del giudice italiano.

Cass. pen. n. 44673/2008

Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, c.p.p., che attiene alle rogatorie "all'estero".

Cass. pen. n. 35130/2008

Le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria.

Cass. pen. n. 39020/2007

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori del coimputato contenenti dichiarazioni rese erga alios ed assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo il contrasto con norme inderogabili e princìpi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con le regole codicistiche relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa ed alla presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini. Ne deriva che non ricorre alcuna ragione di inutilizzabilità qualora il coimputato dichiarante abbia volontariamente rinunziato, come nella specie, dopo il primo interrogatorio, alla presenza del difensore ed abbia reso le suddette dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, sulla base di una lex loci che a ciò l'autorizzava.

Cass. pen. n. 37126/2007

È utilizzabile ai fini della decisione la prova dichiarativa assunta all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, qualora all'imputato detenuto in Italia sia stato garantito il diritto alla assistenza e alla rappresentanza defensionale, ma non la possibilità di presenziare all'atto, per il rifiuto dello Stato richiesto di autorizzare il suo trasferimento temporaneo. (Fattispecie relativa a prova raccolta in Brasile).

Cass. pen. n. 1768/2003

In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che dispone che le copie e fotocopie trasmesse in luogo degli originali devono essere munite di certificazione di conformità, si riferisce solo ai documenti e ai fascicoli, cioè ad atti precostituiti in possesso dell'autorità richiesta e non anche agli atti istruttori che la stessa autorità sia chiamata a formare.

Cass. pen. n. 37774/2002

In tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Ne consegue che non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato.

Cass. pen. n. 20100/2002

La sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie «all'estero». Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana.

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