Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31117 del 9 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in seguito alla modifica degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. per effetto del d. lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, deve ritenersi ammissibile, nelle forme dell'incidente di esecuzione, il controllo sugli atti compiuti in esecuzione di rogatoria internazionale dall'estero, con i limiti devolutivi connaturati a tale strumento processuale, sicché sono deducibili doglianze attinenti alle modalitą attuative della rogatoria, ovvero all'esistenza, alla validitą e all'efficacia del titolo esecutivo, ma non anche questioni sul merito di quest'ultimo o gią risolte dalla decisione di "exequatur". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva revocato il sequestro conservativo emesso a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dalla Repubblica di San Marino, avendone rivalutato, nel merito, i relativi presupposti).

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