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Articolo 725 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione delle rogatorie

Dispositivo dell'art. 725 Codice di procedura penale

(1)1.Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato(2).

2. Si applica l'articolo 370, comma 3.

3. L'autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.

4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorità richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 con decorrenza dal 31 ottobre 2017.
(2) Tale deroga al principio del locus regit actum è diretta a consentire l'esecuzione secondo quelle formalità che rendono l'atto compiuto utilizzabile nello Stato richiedente.

Ratio Legis

Il procedimento previsto per le rogatorie si snoda secondo l'usuale schema adottato in tema di cooperazione giudiziaria dal legislatore italiano, ovvero ad un primo vaglio di ammissibilità del ministro di grazia e giustizia, se questo si conclude positivamente, si apre la fase di garanzia giurisdizionale affidata alla corte d'appello, a cui, infine, segue la fase dell'esecuzione.

Spiegazione dell'art. 725 Codice di procedura penale

L'articolo in esame codifica sì la prevalenza della normativa italiana, qualora si debba compiere un atto in esecuzione di una rogatoria internazionale, ma fa salve le forme richieste dall'autorità giudiziaria straniera per il compimento degli atti, tranne i casi in cui siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. Trattandosi solo di profili formali, e non sostanziali, appare assai difficile che possano tradursi in violazioni dei principi interni.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle rogatorie, al norma rimanda all'art. 370, comma 3, di guisa che il pubblico ministero può delegare, per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

Per evidenti ragioni di trasparenza, l'autorità giudiziaria può autorizzare mediante decreto motivato la presenza di rappresentanti o incaricati dell'autorità richiedente, per farli assistere al compimento dell'atto o di più atti. Di regola, almeno per le rogatorie tra Paesi membri dell'UE, non serve la comunicazione al Ministro della giustizia, necessaria invece negli altri casi.

Il procuratore della Repubblica, in un'ottica marcatamente collaborativa con le autorità richiedenti, se rileva l'opportunità di compiere atti ulteriori non previsti dalla richiesta, può informarne l'autorità estera, cosicché provvedano all'integrazione della richiesta, indicando gli atti ulteriori da compiere, Anche per le integrazioni, tuttavia, vi sono i limiti già elencati all'art. 724, commi 7 e 9.

Massime relative all'art. 725 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25050/2010

In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, c.p.p., determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, c.p.p.. (Nel caso di specie, in cui l'autorità rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).

Cass. pen. n. 22634/2004

In materia di rogatorie dall'estero, è esperibile l'incidente di esecuzione soltanto avverso gli atti a contenuto processuale effettuati in esecuzione della rogatoria stessa. Il compimento, da parte della autorità giudiziaria italiana, di una mera attività materiale di trasmissione di atti e documenti già formati e contenuti in un fascicolo processuale a carico di altri soggetti non dà luogo alla instaurazione del procedimento di esecuzione della rogatoria previsto dall'art. 725 c.p.p., con conseguente inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto.

Cass. pen. n. 43950/2001

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'art. 53 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall'estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del Ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di exequatur, sono tuttora in vigore e che è legittimo il provvedimento con cui detta Corte delega per l'esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. (Nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilità tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di ratifica dell'Accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 c.p.p., sia per la conferma non equivoca della procedura di exequatur, come delineata dal codice, nell'art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367).

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