(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimitą dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione.