Cass. pen. n. 35249/2025
In tema di estradizione per l'estero, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell'Interpol (c.d. "red notice") impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione. (Fattispecie disciplinata dal Trattato di estradizione Italia-Brasile, che consente di inoltrare richiesta di arresto provvisorio anche tramite Interpol e di presentare la domanda di estradizione dopo l'applicazione della misura cautelare).
Cass. pen. n. 34517/2025
In tema di estradizione per l'estero, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione.
Cass. pen. n. 33717/2025
In tema di estradizione per l'estero, sono requisiti sufficienti a integrare le condizioni richieste dagli artt. 716 e 715, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della convalida dell'arresto effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso in relazione a uno specifico titolo di reato, pur in assenza della descrizione del fatto, e il pericolo di fuga. (In motivazione, la Corte ha affermato che non è deducibile in tale fase della procedura la prescrizione del reato cui si riferisce il mandato di arresto).
Cass. pen. n. 11499/2025
In tema di estradizione per l'estero, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell'Interpol (c.d. "red notice") impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione.
Cass. pen. n. 36945/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale, patita in via provvisoria ex artt. 715 e 716 cod. proc. pen. nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l'adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, non determina, "ex se", l'ingiustizia della detenzione, posto che al giudice nazionale è riconosciuta una base di giudizio ridotta e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà attiene al solo presupposto del pericolo di fuga.
Cass. pen. n. 23632/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Cass. pen. n. 6664/2016
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, attiene al pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.
Cass. pen. n. 48498/2008
In tema di estradizione per l'estero, l'adozione di una misura cautelare non preceduta da un arresto operato a norma dell'art. 716 c.p.p. è illegittima, qualora manchi una richiesta motivata del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 715, comma primo, c.p.p.. (Fattispecie relativa ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria croata, senza che fosse stata presentata domanda di estradizione da parte delle autorità croate).
Cass. pen. n. 19636/2004
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 16, par. 4 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nello stabilire la perenzione dell'arresto provvisorio nel caso in cui la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, attribuisce al termine di quaranta giorni, e non anche a quello di diciotto giorni, carattere di perentorietà, con la conseguente liberazione dell'estradando solo al decorso del primo.
Cass. pen. n. 47465/2003
La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, appartiene alla corte di appello che ha disposto ex art. 715 c.p.p. la misura coercitiva in via provvisoria ovvero alla corte di appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 c.p.p., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto c.p.p. (residenza, dimora e domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.
Cass. pen. n. 34250/2003
In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte d'appello. nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, secondo comma, c.p.p., operato dall'art. 715, primo comma, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.
Cass. pen. n. 10680/2003
In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale deve intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.
Cass. pen. n. 44149/2001
In tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del presidente della corte di appello non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 1, lett. a), c.p.p. per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari.
Cass. pen. n. 585/2000
In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte di appello, nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, comma secondo, c.p.p., operato dall'art. 715, comma primo, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.