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Articolo 715 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Applicazione provvisoria di misure cautelari

Dispositivo dell'art. 715 Codice di procedura penale

1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta(1).

2. La misura può essere disposta se:

  1. a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
  2. b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l'esatta identificazione della persona;
  3. c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5. Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.

Note

(1) Tale applicazione non opera ex officio, bensì al ricorre di precisi requisiti: la richiesta motivata del ministro, la dichiarazione dello Stato straniero che esiste una sentenza di condanna o un provvedimento restrittivo della libertà, la dichiarazione che verrà presentata domanda di estradizione e il pericolo di fuga.

Ratio Legis

La norma è diretta a fornire la possibilità di limitare la libertà personale dell'estrandando in via provvisoria anteriormente all'arrivo della domanda di estradizione.

Spiegazione dell'art. 715 Codice di procedura penale

Per quanto concerne l'applicazione provvisoria di misure cautelari, è necessario innanzitutto distinguere tra quella disposta dalla corte d'appello e l'arresto da parte della polizia giudiziaria (art. 716).

Nella prima ipotesi, disciplinata dal presente articolo, è necessario che vi sia la richiesta motivata del ministro e la domanda dello stato estero, anche prima della presentazione ufficiale, da parte di quest'ultimo, di una domanda di estradizione.

La misura cautelare può essere disposta solamente se:
  • lo stato estero ha dichiarato che nei confronti del soggetto da estradare è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale oppure una sentenza di condanna a pena detentiva e che, in entrambi i casi, è in procinto di presentare domanda di estradizione;

  • lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste, unitamente agli elementi per l'esatta identificazione del soggetto;

  • se vi è pericolo di fuga, ovvero una delle tre esigenze cautelari previste in generale dal codice italiano, necessari per poter disporre una misura cautelare.

Per quanto concerne la competenza, essa è la medesima prevista per la decisione in materia di estradizione, ovvero la corte d'appello nel cui distretto ha la residenza, il domicilio o la dimora il soggetto estradando, ovvero, in via residuale, la corte d'appello nel distretto in cui egli si trovi al momento della domanda di applicazione di misure cautelari. In via ulteriormente sussidiaria, è competente la corte d'appello di Roma.

La corte d'appello competente può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per cui si procede.

Le misure cautelari (ma non il sequestro) sono revocate se entro 40 giorni non perviene la domanda di estradizione ed i documenti per poterne valutare la concessione (art. 700).

Massime relative all'art. 715 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6664/2016

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, attiene al pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.

Cass. pen. n. 48498/2008

In tema di estradizione per l'estero, l'adozione di una misura cautelare non preceduta da un arresto operato a norma dell'art. 716 c.p.p. è illegittima, qualora manchi una richiesta motivata del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 715, comma primo, c.p.p.. (Fattispecie relativa ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria croata, senza che fosse stata presentata domanda di estradizione da parte delle autorità croate).

Cass. pen. n. 19636/2004

In tema di estradizione per l'estero, l'art. 16, par. 4 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nello stabilire la perenzione dell'arresto provvisorio nel caso in cui la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, attribuisce al termine di quaranta giorni, e non anche a quello di diciotto giorni, carattere di perentorietà, con la conseguente liberazione dell'estradando solo al decorso del primo.

Cass. pen. n. 47465/2003

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, appartiene alla corte di appello che ha disposto ex art. 715 c.p.p. la misura coercitiva in via provvisoria ovvero alla corte di appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 c.p.p., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto c.p.p. (residenza, dimora e domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.

Cass. pen. n. 34250/2003

In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte d'appello. nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, secondo comma, c.p.p., operato dall'art. 715, primo comma, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.

Cass. pen. n. 10680/2003

In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale deve intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.

Cass. pen. n. 44149/2001

In tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del presidente della corte di appello non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 1, lett. a), c.p.p. per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari.

Cass. pen. n. 585/2000

In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte di appello, nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, comma secondo, c.p.p., operato dall'art. 715, comma primo, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.

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