(massima n. 1)
L'istanza di riesame erroneamente proposta al giudice dell'esecuzione avverso il provvedimento con cui questi ha disposto la confisca dei beni del condannato e il loro sequestro preventivo non č inammissibile, ma dev'essere riqualificata in termini di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmessa al giudice emittente, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".