(massima n. 1)
In tema di confisca, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca emesso senza formalitā a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., č necessario dare avviso della fissazione dell'udienza ad ogni soggetto interessato - per tale dovendosi intendere chi ha presentato l'istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene - a pena di nullitā di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Fattispecie relativa ad ordinanza adottata in sede di opposizione, annullata dalla Corte per la mancata estensione del contraddittorio agli eredi del titolare dell'immobile confiscato in sede di cognizione).