(massima n. 2)
In tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di congelamento di beni funzionali alla confisca emessi dall'autoritą di uno Stato membro dell'Unione Europea, si applicano - in attesa dell'approvazione della normativa di attuazione del Regolamento UE 2018/1805 - le disposizioni "self executing" del Regolamento e, per le materie in esso non compiutamente disciplinate, le disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, e del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, rispettivamente attuative delle decisioni quadro 2003/577/GAI, sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e 2006/783/GAI, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in quanto compatibili.