Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 47141 del 6 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La violazione del principio del "ne bis in idem", quale motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento di beni richiesto dall'Autoritą giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2018/1805, per essere i beni attinti da pregresso provvedimento di sequestro, quando non risulti dal certificato di congelamento, deve essere essere oggetto di specifiche allegazioni difensive.

(massima n. 2)

In tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di congelamento di beni funzionali alla confisca emessi dall'autoritą di uno Stato membro dell'Unione Europea, si applicano - in attesa dell'approvazione della normativa di attuazione del Regolamento UE 2018/1805 - le disposizioni "self executing" del Regolamento e, per le materie in esso non compiutamente disciplinate, le disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, e del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, rispettivamente attuative delle decisioni quadro 2003/577/GAI, sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e 2006/783/GAI, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in quanto compatibili.

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