(massima n. 1)
Nelle controversie di responsabilitą sanitaria, spetta agli attori fornire la prova della sussistenza di un preciso nesso di causalitą tra il comportamento dei sanitari e il danno denunciato. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, anche se viene ipotizzata una causa genetica alternativa (artt. 1176 co. 2, 1218 e 1223 c.c.; artt. 40 e 41 c.p.).