Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24362 del 23 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a decreto emesso "de plano", con il quale, pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., veniva dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione speciale di cui all'art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354).

(massima n. 2)

In base all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può dichiarare de plano l'inammissibilità di un'istanza solo quando essa sia già stata rigettata perché basata sui medesimi elementi o sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". La manifesta infondatezza riguarda requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma imposti direttamente dalla norma.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.