Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. č applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si č prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilitā, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioč del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilitā e di assoluta eccezionalitā.

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