(massima n. 2)
La preclusione derivante dal divieto di "bis in idem" non impedisce di valutare, in funzione della prova della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, comportamenti accertati in relazione ai delitti-fine per i quali l'imputato sia stato assolto, a condizione che il frammento di condotta relativo al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui sia intervenuta sentenza di assoluzione, ritenuto rilevante per la prova del delitto-mezzo, non sia stato giudicato insussistente dalla pronuncia liberatoria.