Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6264 del 10 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilitą della stessa impugnazione, nč la nullitą del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilitą - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimitą, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilitą, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.

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