(massima n. 2)
In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilitą - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimitą, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilitą, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.