(massima n. 1)
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall'inciso «se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica» contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità).