(massima n. 1)
La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, in quanto soggetta ai mezzi di impugnazione indicati in via generale dall'art. 428 cod. proc. pen., è, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, unicamente appellabile e non anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.