(massima n. 2)
L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o titolata, č l'astrazione processuale della causa debendi , per cui il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza di tale promessa e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invaliditā o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato oppure non nella promessa unilaterale di pagamento.